Lavoro - lavoro subordinato - retribuzione - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18586 del 22/09/2016
Accertamento della natura subordinata del rapporto - Determinazione del trattamento economico - Principio del riassorbimento - Applicabilità al t.f.r. - Esclusione - Conseguenze.
Accertata in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, in contrasto con la qualificazione operatane dalle parti quale autonomo, il principio dell'assorbimento non trova applicazione per le indennità di fine rapporto, che maturano pur sempre al momento della cessazione del rapporto stesso e non a quello dei singoli accantonamenti, sicché, ai fini della determinazione dell'importo dovuto a tale titolo, non può operare l'assorbimento con le eventuali eccedenze sulla retribuzione minima contrattuale corrisposta durante il rapporto di lavoro e detto emolumento dovrà essere determinato sulla base delle retribuzioni che risultano annualmente dovute in applicazione dei parametri previsti dalla contrattazione collettiva, o, se superiore, in ragione di quanto effettivamente corrisposto nel corso del rapporto di lavoro.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18586 del 22/09/2016