Lavoratori socialmente utili - Assunzione ex art. 78, comma 6, della l. n. 388 del 2000 - Avviamento a selezione ai sensi dell'art. 16 della l. n. 56 del 1987 - Necessità - Fondamento.
In materia di assunzioni a tempo indeterminato di soggetti collocati in attività socialmente utili, ai sensi dell'art. 78, comma 6, della l. n. 388 del 2000, le regioni e gli enti locali devono comunque procedere sulla base di selezioni, a cui gli iscritti nelle liste di collocamento e di mobilità sono avviati numericamente, secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle stesse liste, in quanto il citato articolo ha autorizzato, in deroga ai limiti vigenti, il superamento della soglia percentuale delle assunzioni per il 2001, ma ha anche richiamato il sistema di avviamento previsto dall'art. 16 della l. n. 56 del 1987, ai cui criteri predeterminati la P.A. è quindi tenuta a conformarsi.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18423 del 20/09/2016