Lavoro - lavoro subordinato - categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - mansioni - svolte effettivamente – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 14576 del 15/07/2016
Dipendenti FFSS - Contrattazione collettiva - Inquadramento del lavoratore - Riferimento ad autonomia operativa ed autonomia esecutiva - Distinzione - Criteri.
In tema di inquadramento dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato, per autonomia esecutiva - richiesta per i profili di terza area - deve intendersi un livello di autonomia limitato all'esecuzione dell'attività affidata all'agente, ossia alla scelta delle concrete modalità con cui realizzare una determinata operazione, sia essa tecnica, amministrativa o di altro tipo, nel rispetto delle direttive impartite e delle regole stabilite, mentre la nozione di autonomia operativa - richiesta per i profili di quarta area - è di più ampio respiro, riguardando anche scelte di merito e di opportunità, con riflessi suscettibili di superare il singolo segmento del processo produttivo ed incidenti sul funzionamento di strutture connesse, con le quali occorre coordinarsi, sicché quest'ultima si risolve nella scelta di "che cosa fare" mentre l'autonomia esecutiva in quella del "come fare".
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 14576 del 15/07/2016