Lavoro - lavoro subordinato - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - reintegrazione nel posto di lavoro (tutela reale) – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 22653 del 08/11/2016
Requisito dimensionale - Arco temporale di riferimento - Determinazione - Criteri - Fattispecie.
Ai fini della operatività della tutela reale, il computo dei dipendenti va effettuato tenendo conto della normale occupazione dell'impresa con riferimento al periodo di tempo antecedente al licenziamento, senza che abbiano rilevanza le contingenti e occasionali contrazioni o espansioni del livello occupazionale aziendale. Ne consegue che l'ambito temporale di riferimento non può essere definito aprioristicamente, dovendosi avere riguardo alla concreta organizzazione produttiva ed alla sua collocazione nel mercato e, in tal senso, al tempo necessario in concreto e con riferimento a quello specifico momento per configurare una ragionevole stabilità occupazionale, con valutazione che, costituendo apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, è insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva assunto quale arco temporale l'anno anteriore all'intimazione del recesso e disatteso la prospettazione del datore di lavoro che, per un'impresa non soggetta a fluttuazioni stagionali, chiedeva aversi riguardo al semestre).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 22653 del 08/11/2016