Lavoro - lavoro subordinato - estinzione del rapporto - licenziamento collettivo - riduzione e criteri di scelta del personale – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 22543 del 07/11/2016
Ridimensionamento dell'organico dell'intero complesso aziendale - Comunicazione preventiva di cui all'art. 4, comma 3, della l. n. 223 del 1991 - Contenuto - Indicazione del numero complessivo dei lavoratori eccedenti suddiviso tra i diversi profili professionali - Sufficienza - Condizioni.
In tema di verifica del rispetto delle regole procedurali per i licenziamenti collettivi per riduzione di personale, la sufficienza dei contenuti della comunicazione preventiva di cui all'art. 4, comma 3, della l. n. 223 del 1991, deve essere valutata in relazione ai motivi della riduzione di personale, che restano sottratti al controllo giurisdizionale, cosicché, ove il progetto imprenditoriale sia diretto a ridimensionare l'organico dell'intero complesso aziendale al fine di diminuire il costo del lavoro, l'imprenditore può limitarsi all'indicazione del numero complessivo dei lavoratori eccedenti, suddiviso tra i diversi profili professionali previsti dalla classificazione del personale occupato nell'azienda, senza che occorra l'indicazione degli uffici o reparti con eccedenza, e ciò tanto più se si esclude qualsiasi limitazione del controllo sindacale e in presenza della conclusione di un accordo con i sindacati all'esito della procedura che, nell'ambito delle misure idonee a ridurre l'impatto sociale dei licenziamenti, adotti il criterio della scelta del possesso dei requisiti per l'accesso alla pensione.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 22543 del 07/11/2016