Lavoro - lavoro subordinato - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - risarcimento del danno – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 24270 del 29/11/2016
Esercizio dell'opzione all'indennità sostitutiva della reintegra - Periodo intermedio successivo al licenziamento - Maturazione del diritto alle ferie, festività e r.o.l. - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
In caso di licenziamento dichiarato illegittimo, l'attribuzione al lavoratore delle retribuzioni non percepite dalla data di intimazione del licenziamento fino all'esercizio del diritto di opzione per l'indennità sostitutiva della reintegrazione, non comprende l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, né i permessi per riduzione mensile dell'orario di lavoro (r.o.l.), attesa la loro natura sia risarcitoria che retributiva, che spettano unicamente nel caso in cui il lavoratore, essendo in servizio effettivo, abbia svolto la propria attività nel corso di tutto l'anno senza fruirne, in quanto il dipendente licenziato, nel periodo intercorrente tra il recesso e l'esercizio dell'opzione per l'indennità, si trova in una situazione, sia pure forzata, di "riposo"; analogo ragionamento vale per il riposo domenicale o le festività infrasettimanali.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 24270 del 29/11/2016