Istituti di credito di diritto pubblico - Trasformazione in s.p.a. - Inapplicabilità della l. n. 223 del 1991 - Ragioni.
Nel caso di trasformazione di enti creditizi pubblici (nella specie, Banco di Napoli) in società per azioni, non può essere esclusa, ex art. 3, comma 2, della l. n. 218 del 1990, l'applicabilità della disciplina sui licenziamenti di cui alla l. n. 223 del 1991, non sopravvivendo alla privatizzazione il regime di stabilità del rapporto di lavoro con un ente pubblico economico, posto che la salvezza dei diritti quesiti riguarda solo le posizioni soggettive già acquisite al patrimonio del prestatore sotto il profilo economico, e non riducibili a mere aspettative sotto il profilo giuridico.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 24109 del 28/11/2016