Lavoro - lavoro subordinato - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - impugnazione - in genere – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 23865 del 23/11/2016
Termine per l'impugnativa del licenziamento ex l. n. 604 del 1966 - Differimento ex l. n. 183 del 2010 - Conseguenze - Fattispecie.
L'art. 32, comma 1 bis, della l. n. 183 del 2010, introdotto dal d.l. n. 225 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 10 del 2011, "ratione temporis" operante, nel prevedere "in sede di prima applicazione" il differimento al 31 dicembre 2011 dell'entrata in vigore delle disposizioni relative al termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento, riguarda tutti gli ambiti di novità di cui al novellato articolo 6 della l. n. 604 del 1966, e, dunque, non solo l'estensione dell'onere di impugnativa stragiudiziale ad ipotesi in precedenza non contemplate, ma anche l'inefficacia di tale impugnativa, prevista dallo stesso art. 6, comma 2, anche per le ipotesi già in precedenza soggette al relativo onere, per l'omesso deposito, nel termine di decadenza stabilito, del ricorso giudiziale o della richiesta del tentativo di conciliazione o arbitrato. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'intervenuta decadenza dall'impugnativa di un licenziamento intimato il 13 maggio 2011, oggetto di ricorso depositato il successivo 1 giugno e notificato oltre il termine di sessanta giorni).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 23865 del 23/11/2016