Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - per giustificato motivo - obiettivo - Corte di Cassazione Sez. L - , Sentenza n. 23352 de
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo - Assunzione in adempimento di un obbligo contrattuale - Mutamento contestuale delle esigenze imprenditoriali - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.
In materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la necessità di un nesso causale tra il recesso ed il mutamento sopravvenuto delle esigenze imprenditoriali esistenti all'inizio del rapporto di lavoro trova deroga allorquando l'assunzione sia avvenuta in adempimento di una obbligazione contrattuale e l'imprenditore, soltanto in esito all'adempimento stesso, abbia la possibilità di valutare tutte le situazioni aziendali, anche preesistenti, che non consentono un utile impiego del lavoratore, con l'unico limite che i fatti posti a base del licenziamento siano successivi al momento di assunzione dell'obbligo a concludere il contratto di lavoro ed in cui l'imprenditore, valutata l'utilizzabilità del lavoratore nell'impresa, si è obbligato, in quella situazione, ad utilizzarlo. (Così statuendo, la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto legittimo il licenziamento di due manutentori, disposto da una società contestualmente alla loro assunzione avvenuta in esecuzione di un obbligo contratto all'atto della precedente esternalizzazione dei servizi tecnici e manutentivi, rilevando che, successivamente, i capannoni presso i quali era stata effettuata la manutenzione erano stati trasferiti ai singoli soci, rendendo, così, priva di oggetto la prestazione di quei lavoratori).
Corte di Cassazione Sez. L - , Sentenza n. 23352 del 16/11/2016