Lavoratore disabile - Visita sanitaria - Obbligo limitato alle mansioni soggette a sorveglianza sanitaria ex art. 41 del d.lgs. n. 81 del 2008 - Esclusione - Fondamento.
In tema di lavoratori disabili, il diritto del dipendente a che sia accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute, e la correlata previa sottoposizione a visita sanitaria, non sono limitati al caso di mansioni soggette a sorveglianza sanitaria ex art. 41 del d.lgs. n. 81 del 2008, ostandovi il principio di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, in uno al divieto di discriminazione sul lavoro delle persone affette da disabilità.
Sez. L , Sentenza n. 6771 del 15/03/2017