Dipendenti postali - Riammissione in servizio ai sensi degli accordi del 29 luglio 2004 e 15 ottobre 2004 - Prova delle ragioni ex art. 2103 c.c. - Esonero - Esclusione.
In materia di trasferimento di dipendenti postali, il rispetto degli accordi 29 luglio e 15 ottobre 2004, che prevedono specifici criteri per individuare la collocazione dei lavoratori già assunti a termine riammessi in servizio presso sedi cd. eccedentarie, non vale ad esonerare la società Poste Italiane s.p.a. dalla prova delle ragioni tecniche, produttive ed organizzative legittimanti il singolo trasferimento, ai sensi dell'art. 2103 c.c. (nel testo, “ratione temporis” applicabile, anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 81 del 2015).
Sez. L , Sentenza n. 6407 del 13/03/2017