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lavoro - lavoro subordinato - costituzione del rapporto - durata del rapporto - a tempo determinato

Dipendenti RAI - Assunzione a termine - Possibilità di individuare nuove ipotesi di apposizione del termine in base al contratto aziendale, ex art. 23 della legge n. 56 del 1987 - Sussistenza - Regime transitorio ex art. 11 del d.lgs. n. 368 del 2001 - Inclusione - Conseguenze. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 27 del 03/01/2014

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Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 27 del 03/01/2014


In tema di contratto di lavoro a termine, le clausole degli accordi collettivi aziendali del 5 aprile 1997 e dell'8 giugno 2000 per i dipendenti RAI, stipulate ai sensi dell'abrogato art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, che prevedono ipotesi di apposizione del termine, ulteriori rispetto a quelle legali, rientrano nel regime transitorio previsto dall'art. 11 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, e mantengono, dunque, al pari dei contratti individuali definiti in attuazione della normativa previgente, la loro efficacia fino alla data di scadenza dei contratti collettivi.