Lavoro - lavoro autonomo (nozione, caratteri, distinzioni) - contratto d'opera (nozione, caratteri, differenze dall'appalto, distinzioni) - professioni intellettuali - compenso (onorario) - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 16213 del 28/06/2017
Contratto di progettazione di un'opera pubblica - Clausola contrattuale subordinante l'erogazione del compenso al finanziamento dell'opera - Nullità - Esclusione - Fondamento - Contrasto con l'art. 36 Cost. - Esclusione - Ragioni.
La clausola con cui, in una convenzione tra un ente pubblico territoriale ed un ingegnere al quale il primo abbia affidato la progettazione di un'opera pubblica, il pagamento del compenso per la prestazione resa è condizionato alla concessione di un finanziamento per la realizzazione dell'opera, è valida, in quanto non si pone in contrasto col principio di inderogabilità dei minimi tariffari, previsto dalla l. n. 340 del 1976; né tale clausola, espressione dell'autonomia negoziale delle parti, snatura la causa della prestazione, incidendo sul sinallagma contrattuale né, ancora, è invocabile, in senso ostativo a tale validità, il precetto di cui all'art. 36 Cost., che non trova applicazione al rapporto di lavoro autonomo.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 16213 del 28/06/2017