Dimissioni del lavoratore convalidate ex art. 4 della l. n. 92 del 2012 - Rilevanza della successiva non contestazione da parte del lavoratore - Esclusione - Revocabilità nei soli casi di cui ai commi 19 e 20 del medesimo articolo.
Le dimissioni rassegnate dal lavoratore in base all’art. 4 della l. n. 92 del 2012, una volta convalidate, determinano la risoluzione del rapporto, indipendentemente da una non contestazione da parte del dipendente che con la sua inerzia contribuisca a consolidarle, potendo essere revocate solo nelle ipotesi tassative di cui ai commi 19 e 20 del citato articolo.
Corte di Cassazione Sez. L , Sentenza n. 13182 del 25/05/2017