Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - volontario ("ad nutum") - preavviso - Corte di Cassazione Sez. L , Sentenza n. 13988 del
Efficacia obbligatoria e non reale - Fondamento - Conseguenze - Esercizio del recesso con effetto immediato - Diritto alla indennità sostitutiva del preavviso - Sussistenza - Fattispecie.
Alla stregua di una interpretazione letterale e logico-sistematica dell'art. 2118 c.c., nel contratto di lavoro a tempo indeterminato il preavviso non ha efficacia reale - che comporta, in mancanza di accordo tra le parti circa la cessazione immediata del rapporto, il diritto alla prosecuzione del rapporto stesso e di tutte le connesse obbligazioni fino alla scadenza del termine - ma obbligatoria. Ne consegue che, ove una delle parti eserciti la facoltà di recedere con effetto immediato, il rapporto si risolve altrettanto immediatamente, con l'unico obbligo della parte recedente di corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso e senza che da tale momento possano avere influenza eventuali avvenimenti sopravvenuti, a meno che la parte recedente, nell'esercizio di un suo diritto potestativo, acconsenta, avendone interesse, alla continuazione del rapporto lavorativo, protraendone l'efficacia sino al termine del periodo di preavviso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, esercitata dal datore di lavoro la facoltà di recesso dal rapporto di lavoro, con effetto immediato al compimento del sessantacinquesimo anno di età da parte di un dirigente, aveva escluso l’incidenza sulla scadenza del termine di preavviso della malattia protrattasi per novanta giorni).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 13988 del 06/06/2017