Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - indennità - di maternità - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 17524 del 14/07/2017
Indennità di maternità - Art. 17 della l. n. 1204 del 1971 - Contenuto - Assenza volontaria protratta oltre due mesi - Diritto all'indennità - Esclusione - Fattispecie.
In tema di tutela delle lavoratrici madri, l'art. 17 della l. n. 1204 del 1971 contiene un'articolata regolamentazione delle diverse fattispecie di interruzione dell'attività di lavoro prima dell'inizio del periodo di astensione obbligatoria, ed in relazione alle loro cause disciplina variamente il diritto delle lavoratrici al godimento dell'indennità di maternità; in particolare, nelle ipotesi di assenza volontaria dal lavoro della lavoratrice madre protratta oltre due mesi, esclude il godimento della suddetta indennità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso il diritto della lavoratrice a beneficiare dell'indennità giornaliera di maternità in quanto lo stato di gravidanza a rischio era sorto durante il periodo in cui la stessa si trovava in congedo per la formazione).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 17524 del 14/07/2017