Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - in genere - Corte di Cassazione Sez. L - , Ordinanza n. 24379 del 16/10/2017
Lavoro a progetto - Art. 61 d.lgs. n. 276 del 2003 - Specificità del progetto - Interpretazione - Fattispecie.
La nozione di “specifico progetto”, di cui all’art. 61 d.lgs. n. 276 del 2003, quale deriva dalla esegesi normativa, deve ritenersi consistere - tenuto conto delle precisazioni introdotte nell'art. 61 cit. dalla l. n. 92 del 2012 - in un'attività produttiva chiaramente descritta ed identificata e funzionalmente ricollegata ad un determinato risultato finale, cui partecipa con la sua prestazione il collaboratore; la norma in esame non richiede che il progetto specifico debba inerire ad una attività eccezionale, originale o del tutto diversa rispetto alla ordinaria e complessiva attività di impresa, non essendo desumibile tale nozione restrittiva né dall’art. 61 cit. nell’originaria formulazione, né dalla complessiva regolamentazione della fattispecie dettata dal d.lgs. n. 276 del 2003 e successive modifiche. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia di merito che aveva ritenuto privi dei requisiti di cui all'art. 61 d.lgs. n. 276 del 2003 alcuni contratti conclusi da una società del settore calzaturiero che individuavano il progetto nell’apertura e sviluppo di un nuovo punto vendita ove commercializzare una linea di produzione di alta moda, diversa dall’ordinaria produzione di scarpe, ritenendo che tale progetto soddisfacesse ad esigenze ordinarie e continuative, non inerendo ad un segmento specifico e distinto dell'attività produttiva).
Corte di Cassazione Sez. L - , Ordinanza n. 24379 del 16/10/2017