Lavoro - lavoro subordinato - costituzione del rapporto individuale di lavoro subordinato - assunzione - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 2278 del 15/04/1981
Lavoro nelle imprese esercitate da enti pubblici - enti pubblici economici - disciplina collettiva dei procedimenti di scelta del personale occorrente per la copertura di posti nuovi o vacanti - vincoli conseguenti - riconducibilita ad una promessa al pubblico - origine contrattuale - configurabilità - conseguenze - espletamento di un concorso interno per la copertura di un posto - successiva soppressione di quest'ultimo - deduzione da parte dell'ente della teoria della presupposizione - inammissibilità - limiti.
In presenza di una disciplina collettiva (nella specie, contratti nazionali per i dipendenti dell'ENEL del 29 maggio 1963 e del 21 aprile 1970) la quale preveda in maniera dettagliata e completa i procedimenti di scelta (per titoli o per concorso interno) del personale occorrente ad un ente pubblico economico per la copertura di posti nuovi o vacanti, i vincoli nascenti dalla vicenda concorsuale non sono riconducibili ad una sorta di promessa al pubblico (art 1989 cod civ) da parte del datore di lavoro, ma hanno origine contrattuale, essendo detta vicenda strettamente collegata al rapporto di lavoro, e trovano percio la loro fonte regolatrice nel contratto collettivo o nel regolamento dell'ente. Nell'ambito di tale disciplina, l'ente pubblico economico, che, dopo l'espletamento di un concorso interno per la copertura di un determinato posto, abbia soppresso quest'ultimo, non puo invocare, nei confronti del vincitore del concorso, ove il relativo bando non conteneva alcuna riserva o condizione sulla disponibilita del posto, la teoria della presupposizione, giacche a questa puo farsi ricorso solo nell'ipotesi in cui una determinata situazione di fatto, avuta presente da entrambi i contraenti, possa verificarsi indipendentemente dalla volonta di ciascuno di essi e rivesta, pertanto, carattere oggettivo.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 2278 del 15/04/1981