Lavoro - lavoro subordinato - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - disciplinare – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 8200 del 16/06/2000
Immediatezza della contestazione - Necessità - Non immediatezza - Legittimità - Limiti - Onere della prova - Incidenza sul datore di lavoro - Fattispecie.
In tema di licenziamento per giusta causa, la non immediatezza della contestazione induce a ritenere che il datore di lavoro abbia a suo tempo soprasseduto al licenziamento ritenendo non grave o, comunque, non meritevole della sanzione espulsiva la colpa del lavoratore; pertanto, quanto maggiore è il tempo intercorrente tra il fatto e l'addebito (nella specie oltre tre anni), tanto più rigorosa deve essere la prova, incombente sul datore di lavoro, diretta a vincere la presunzione dell'illiceità della contestazione non tempestiva (nella specie tra il fatto e l'intimazione del licenziamento erano trascorsi oltre tre anni e la SC ha cassato con rinvio la decisione di merito che, con una illegittima inversione dell'onere della prova, aveva ritenuto presuntivamente legittima la non immediatezza della contestazione).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 8200 del 16/06/2000