Lavoro - lavoro subordinato - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - disciplinare – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 7889 del 28/08/1996
Requisito dell'immediatezza della contestazione - Portata.
Nel licenziamento per giusta causa la necessaria immediatezza del recesso rispetto ai fatti che lo giustificano (i quali devono esser tali da non consentire neppure in via provvisoria la prosecuzione del rapporto) va intesa in senso relativo, e può nei casi concreti esser compatibile con un intervallo di tempo necessario per l'accertamento e la valutazione di tali fatti, specie quando il comportamento del lavoratore consista in una serie di atti convergenti in un'unica condotta, ed implichi pertanto una valutazione globale ed unitaria, ovvero quando la complessità dell'organizzazione aziendale e della relativa scala gerarchica comportino la mancanza di un diretto contatto del dipendente con la persona titolare dell'organo abilitato ad esprimere la volontà imprenditoriale di recedere, sicché risultano ritardati i tempi di percezione e di accertamento dei fatti, e cioè di quelle circostanze che unitamente al comportamento del lavoratore costituiscono i necessari presupposti dell'esercizio del diritto di recesso.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 7889 del 28/08/1996