Lavoro - lavoro subordinato - periodo di riposo - ferie annuali – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 6228 del 13/03/2009
Lavoro pubblico privatizzato - Dirigenti - Fruizione delle ferie - Scelta del momento - Condizioni e limiti - Fattispecie relativa a collocamento forzoso in ferie del dirigente.
In tema di pubblico impiego privatizzato, il principio generale di settore, secondo il quale le ferie si fruiscono nell'anno o, al più tardi, per esigenze di servizio, entro il primo semestre dell'anno successivo e, in caso di forza maggiore, anche nel successivo semestre, restandone invece esclusa la fruizione in periodo diverso, si applica anche ai dirigenti, con la conseguenza che il potere di attribuirsi le ferie senza ingerenze del datore di lavoro deve essere esercitato, dai dirigenti stessi, entro i suddetti limiti temporali. (Nella specie, la S.C., enunciando l'anzidetto principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la legittimità del provvedimento con cui una Amministrazione locale aveva forzosamente collocato in ferie un proprio dirigente, il quale pretendeva di procrastinare il momento di godimento delle ferie in epoca di molto successiva a quella dell'anno di riferimento).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 6228 del 13/03/2009