Lavoro - lavoro subordinato - indennità - di fine rapporto di lavoro - computo – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 756 del 06/02/1986
Calcolo globale della retribuzione - accertamento della legittimità della disciplina contrattuale dell'indennità di anzianità - criteri - clausole incidenti sulla determinazione della base di calcolo e sulla previsione delle varie maggiorazioni aggiuntive - rilevanza - fattispecie relativa al computo della somma aggiuntiva di quattro mensilità della retribuzione per i dipendenti dell'enel.
Al fine di verificare la legittimità della disciplina contrattuale dell'indennità di anzianità - in riferimento a quella di carattere inderogabile contenuta negli artt. 2120 e 2121 cod. civ. prima della novella n. 297 del 1982 - è necessaria la considerazione unitaria di tutte le clausole che incidono sia sulla Determinazione della base di calcolo sia sulla previsione delle varie maggiorazioni aggiuntive, dato che queste ultime, anche se collegate a specifiche previsioni di attribuzioni, concorrono ugualmente a comporre quell'unica liquidazione alla quale deve contrapporsi la valutazione, parimenti unitaria, derivante dall'integrale applicazione delle citate norme di legge. (nella specie il giudice del merito aveva omesso di computare nel trattamento di indennità di anzianità la somma aggiuntiva di quattro mensilità della retribuzione percepite dal lavoratore ai sensi dell'art. 40 CCNL 29 maggio 1973 per i dipendenti dell'ENEL; la suprema Corte - nel cassare tale pronuncia - ha affermato il suddetto principio di diritto).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 756 del 06/02/1986