Sciopero dei lavoratori cottimisti - prestazione dei lavoratori cosiddetti concottimisti - rifiuto del datore di lavoro - legittimità - condizioni.
Qualora, a seguito dell'attuazione di uno sciopero da parte dei lavoratori cottimisti, la prestazione dei lavoratori cosiddetti concottimisti - i quali, pur non essendo retribuiti a cottimo, sono vincolati dal ritmo produttivo dei lavoratori cottimisti e per tale motivo partecipano ai benefici del cottimo - risulti non più proficua, ovvero utilizzabile dal datore di lavoro solo attraverso l'assunzione di maggiori spese ed oneri, legittimamente essa può essere rifiutata dal datore di lavoro (con corrispondente decurtazione della retribuzione) verificandosi in tale caso l'impossibilità di adempimento dell'Obbligo di quest'ultimo di impiegare i lavoratori non in sciopero nelle loro normali mansioni.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 5340 del 16/06/1987