Lavoro - lavoro subordinato - categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - mansioni - diverse da quelle dell'assunzione – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 3472 del 22/10/1975
Lavoro a cottimo - retribuzione - cottimo misto - computo della quota variabile - mansioni della originaria categoria del lavoratore - rilevanza - lavoratore di categoria superiore - espletamento di mansioni inferiori - retribuzione della categoria superiore - spettanza - estensione - utile di cottimo - inclusione.
Poiche la retribuzione del lavoratore subordinato e costituita non soltanto dal nudo salario (o paga base), ma da ogni altra quota integrativa, comunque denominata, la cui funzione sia quella di assicurare l'effettiva equivalenza fra le prestazioni lavorative corrispondenti alle mansioni del dipendente ed il relativo compenso, deve ritenersi che, ove il sistema retributivo applicabile comporti, come nel cosiddetto cottimo misto, la corresponsione di una paga base, di ammontare fisso, e di una quota aggiuntiva, di entita variabile, da determinarsi in base a tariffe differenziate in relazione alla diversa natura delle varie attivita aziendali, la retribuzione dovuta e quella computabile, anche per la quota variabile, con riferimento alle mansioni corrispondenti alla categoria di appartenenza del prestatore di lavoro, ai sensi dello art 2103 cod civ; da cio consegue che al lavoratore di categoria superiore, temporaneamente adibito a mansioni di categoria inferiore, deve essere liquidata secondo le tariffe corrispondenti alla prima delle indicate categorie non soltanto la paga base, ma anche ogni elemento aggiuntivo e variabile della retribuzione, come il cosiddetto utile di cottimo.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 3472 del 22/10/1975