Lavoro - lavoro subordinato - estinzione del rapporto - diritto alla conservazione del posto - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 6171 del 08/07/1997
Servizio militare di leva - Effetti - Sospensione del rapporto - Configurabilità - Cessione di azienda durante il detto periodo, nel vigore dell'art. 2112, cod. civ. (vecchio testo) - Tempestiva comunicazione di disdetta del cedente - Effetti - Impedimento alla prosecuzione del rapporto - Esclusione - Cessazione automatica dello stesso al momento della fine della causa di sospensione - Sussistenza - Tardiva comunicazione di disdetta - Prosecuzione del rapporto - Obbligo del lavoratore di mettersi a disposizione del nuovo datore di lavoro entro trenta giorni dalla cessazione del servizio, pena la automatica risoluzione del rapporto - Sussistenza - Cause legittime di impedimento - Rilevanza.
Il licenziamento intimato al lavoratore in periodo di servizio di leva, durante il quale il rapporto di lavoro subisce una fase di sospensione, è al pari di quello disposto nel periodo di comporto per malattia, temporaneamente inefficace, essendone gli effetti differiti al momento della cessazione della causa di sospensione (salva l'ipotesi in cui esso sia illecito, per esserne il motivo costituito proprio dal servizio militare). Ne consegue che nel vigore dell'art. 2112 cod. civ., anteriormente alle modifiche introdottevi dall'art. 47 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, in ipotesi di cessione di azienda nel suddetto periodo di sospensione del rapporto dovuto al servizio militare di leva, la disdetta tempestivamente comunicata al lavoratore, ancorché astrattamente idonea ad estinguere il rapporto prima della cessione, non impedisce la prosecuzione del rapporto con il cessionario (con conseguente responsabilità solidale di questi a norma del secondo comma del cit. art. 2112 cod. civ.) ma vale ad attribuire al rapporto un limite di durata determinandone l'estinzione al momento del venir meno della causa di sospensione. Per contro in ipotesi di intempestività della disdetta la prosecuzione del rapporto con il cessionario implica che a norma dell'art. 77 del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, nel testo introdotto dall'art. 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 il lavoratore debba, entro trenta giorni dal congedo o dall'invio in licenza illimitata in attesa di congedo, mettersi a disposizione del nuovo datore di lavoro pena la risoluzione di diritto del rapporto anche in assenza di un formale atto di recesso da parte di questi, salva peraltro l'esistenza di un legittimo impedimento in contrario (il quale può essere costituito anche dalla tardività della comunicazione della intervenuta cessione dell'azienda da parte del precedente datore) dovendo così integrarsi in via analogica il cit. art 77 sulla base della esplicita previsione normativa di cui all'art. 5, comma terzo della legge 3 maggio 1955, n. 370, il quale per l'ipotesi, sostenuta da identica "ratio", di cessazione del periodo di richiamo alle armi considera dimissionario il lavoratore che nei termini previsti non si si metta a disposizione del datore, ma fa salva, appunto, l'esistenza di un legittimo impedimento.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 6171 del 08/07/1997