Lavoro - lavoro subordinato - costituzione del rapporto - durata del rapporto - diritto alla conservazione del posto - infortuni e malattie – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 4938 del 06/05/1995
Assenza del lavoratore per malattia - Visita fiscale con prognosi di guarigione per una certa data - Successivo esame da parte del medico curante con diagnosi di persistenza della malattia - Controllo sulla veridicità della prosecuzione dello stato morboso - Onere del datore di lavoro - Onere di contestazione da parte del lavoratore del risultato della prima visita - Esclusione - Attendibilità della nuova certificazione - Obbligo di valutazione da parte del giudice del merito - Mezzi.
In tema di assenza del lavoratore per malattia, qualora, a seguito di visita fiscale, venga formulata prognosi di guarigione per una certa data ed un successivo esame del lavoratore da parte del medico curante conduca ad una diagnosi di persistenza della malattia, incombe sul datore di lavoro l'onere di provocare il controllo sulla veridicità della prosecuzione dello stato morboso, attraverso una nuova visita di controllo, restando escluso che in tale ipotesi venga in rilievo l'onere del lavoratore di contestare immediatamente il risultato della prima visita (come stabilito dall'art. 6 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 15 luglio 1986 sulla disciplina delle visite mediche di controllo da parte dell'I.N.P.S., la cui violazione, peraltro, non è denunziabile in sede di legittimità trattandosi di atto amministrativo), con la conseguenza che la mancata contestazione di detto risultato non rende di per se priva di valore la nuova certificazione del medico curante, la cui attendibilità deve esser valutata dal giudice attraverso un adeguato raffronto con la certificazione del medico fiscale e con l'uso dei poteri istruttori conferitigli dalla legge.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 4938 del 06/05/1995