Insolvenza del datore di lavoro - Fondo di garanzia gestito dall'INPS - Cessione del credito - Rilevanza ostativa all'intervento del Fondo - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di credito al TFR.
Il credito del lavoratore verso il Fondo di garanzia presso l'INPS, di cui all'art. 2 del d.lgs. 29 maggio 1982, n. 297, conserva la natura retributiva del credito originario nei confronti del datore di lavoro e non ha natura assistenziale, con la conseguenza che ne è possibile la cessione. (Nella specie, la S.C. ha escluso la fondatezza della domanda di pagamento avanzata contro il Fondo, da parte di una società surrogatasi nel credito dei lavoratori al TFR, in ragione dell'insussistenza dei presupposti per l'intervento del Fondo, ritenendo invece irrilevante la cessione del credito, non essendo questa in sé circostanza ostativa all'intervento del Fondo).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 9068 del 15/04/2013