Libretto di lavoro - indicazioni ivi contenute - valore - superamento di esse con la prova per testi - ammissibilità.
Le indicazioni contenute nel libretto di lavoro - consistenti in attestazioni unilaterali del datore di lavoro - non valgono, da sole, a dimostrare con certezza la durata ed il contenuto del rapporto di lavoro subordinato, pur potendo al riguardo costituire un valido indice presuntivo in concorso con altri idonei elementi; esse, inoltre, ben possono essere contrastate con la prova testimoniale, in quanto il divieto sancito dall'art. 2722 cod. civ. è limitato alla prova contro documenti aventi valore di convenzione fra le parti.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 4417 del 07/08/1982