Lavoro - lavoro subordinato - lavoro a domicilio - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 4761 del 06/03/2006
Disciplina prevista dalla legge n. 877 del 1973 - Lavoratore a domicilio autonomo e subordinato - Distinzione - Estremi - Sussistenza di rapporto di subordinazione - Onere probatorio - Spettanza al deducente - Fattispecie.
Il lavoro a domicilio - secondo la configurazione risultante dalla disciplina contenuta nella legge 18 dicembre 1973, n. 977, che, nel superare la distinzione fra lavoro a domicilio autonomo e lavoro a domicilio subordinato, ha innovato rispetto a quella prevista dalla legge 13 marzo 1958, n. 264 - realizza una forma di decentramento produttivo, caratterizzata dal fatto che l'oggetto della prestazione viene in rilievo non come risultato, ma come l'estrinsecazione di energie lavorative, rese in maniera continuativa all'esterno dell'azienda, ma organizzate ed utilizzate in funzione complementare o sostitutiva del lavoro eseguito all'interno di essa. Correlativamente, nel lavoro a domicilio il vincolo di subordinazione viene a configurarsi come inserimento dell'attività del prestatore nel ciclo produttivo, del quale la prestazione lavorativa resa, pur se in ambienti esterni all'azienda e con mezzi ed attrezzature anche propri del lavoratore stesso, ed eventualmente con l'ausilio dei suoi familiari purché conviventi ed a carico, diventa parte integrante e tale integrazione si esprime non solo con l'obbligo di seguire analitiche e vincolanti indicazioni dell'azienda, bensì con l'ineludibile obbligo di lavorare; diversamente, si configura la distinta fattispecie del lavoro autonomo allorché sia riscontrabile, in capo al soggetto cui l'imprenditore abbia commesso un determinato risultato, una vera e propria organizzazione imprenditoriale, distinta da quella del committente, cosicché l'attività lavorativa possa dirsi prestata con inserimento in quella e non nel ciclo produttivo di questa, ovvero nei casi nei quali la prestazione, pur personalmente resa, risulti caratterizzata da autonomia tale da escludere anche la subordinazione attenuata precedentemente definita. In difetto di sufficienti indici rivelatori della sussistenza di un vincolo di subordinazione, il cui onere probatorio incombe a chi lo deduce, deve essere esclusa l'applicabilità al lavoro a domicilio della disciplina del lavoro subordinato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che non si era attenuta all'enunciato principio, ritenendo che il lavoratore a domicilio fosse, in quanto tale, lavoratore dipendente, senza accertare se tanto era stato dedotto e provato dalla lavoratrice che aveva impugnato il licenziamento).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 4761 del 06/03/2006