Lavoro - lavoro subordinato - lavoro a domicilio - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 15915 del 14/08/2004
Disciplina ex legge n. 877 del 1973 - Lavoro a domicilio autonomo e subordinato - Distinzione - Estremi - Sussistenza di rapporto di subordinazione - Onere probatorio - Spettanza al deducente.
Il lavoro a domicilio - secondo la configurazione risultante dalla disciplina contenuta nella legge 18 dicembre 1973 n. 877, che, nel superare la distinzione fra lavoro a domicilio autonomo e lavoro a domicilio subordinato, ha innovato rispetto a quella prevista dalla l. 13 marzo 1958 n. 264 - realizza una forma di decentramento produttivo, caratterizzata dal fatto che l'oggetto della prestazione del lavoratore viene in rilievo non già come risultato, ma come estrinsecazione di energie lavorative, rese in maniera continuativa all'esterno dell'azienda, ma organizzate ed utilizzate in funzione complementare o sostitutiva del lavoro eseguito all'interno di essa. Correlativamente, nel lavoro a domicilio il vincolo di subordinazione viene a configurarsi come inserimento dell'attività del prestatore nel ciclo produttivo aziendale, del quale la prestazione lavorativa resa, pur se in ambienti esterni all'azienda e con mezzi ed attrezzature anche propri del lavoratore stesso, ed eventualmente anche con l'ausilio dei suoi familiari, purché conviventi e a carico, diventa elemento integrativo; mentre si configura la distinta fattispecie del lavoro autonomo allorché sia riscontrabile, in capo al soggetto cui l'imprenditore abbia commesso un determinato risultato, una vera e propria organizzazione imprenditoriale , distinta da quella del committente, cosicché l'attività lavorativa possa dirsi prestata con inserimento in quella e non nel ciclo produttivo di questa, ovvero nei casi in cui la prestazione, pur personalmente resa, risulti caratterizzata da autonomia tale escludere anche la subordinazione attenuata sopra definita. In mancanza di sufficienti indici rivelatori della sussistenza di un vincolo di subordinazione, la cui dimostrazione è a carico di chi lo deduce, va esclusa l'applicabilità al lavoro a domicilio della disciplina del lavoro subordinato.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 15915 del 14/08/2004