Lavoro - lavoro subordinato - costituzione del rapporto individuale di lavoro subordinato - assunzione - tirocinio (apprendistato) - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 723 del 14/03/1974
Natura del rapporto - obblighi del datore di lavoro - istruzione professionale - posizione dell'apprendista - esercizio di attivita impiegatizia - ammissibilita.
L'apprendistato, per le sue caratteristiche autonome rispetto al normale rapporto di lavoro subordinato, e da considerare un rapporto di lavoro speciale in cui il datore di lavoro, pur utilizzando via via l' attivita lavorativa dell'apprendista nell'impresa, nella quale viene subito ad inserirlo come collaboratore subordinato al pari di ogni altro prestatore d'opera, resta tuttavia obbligato ad impartirgli l'insegnamento necessario perche possa conseguire la capacita tecnica per diventare lavoratore qualificato, essendo questo lo scopo essenziale dell'istituto. L'apprendista non e dunque, ancora, specificamente, ne impiegato, ne operaio, ma tende a diventarlo attraverso l'addestramento a lui dovuto, secondo una determinata qualifica. Un tale Esercizio puo attuarsi anche in attivita impiegatizia, non essendo la stessa incompatibile con l'apprendistato.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 723 del 14/03/1974