Lavoro - lavoro subordinato - assunzione - tirocinio - durata – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2134 del 07/07/1971
Cessazione del rapporto di apprendistato e attribuzione all'apprendista della qualifica professionale - esecuzione delle prove di idoneita - necessita - insussistenza - comportamento concludente del datore di lavoro - sufficienza - previsione di un termine di durata dell'apprendistato - irrilevanza.
L'attribuzione della qualifica non e, nel sistema della legge sullo apprendistato, necessariamente ricollegata alla formale effettuazione ed al superamento delle prove di idoneita, ma e rimessa, anzitutto, alla stessa iniziativa e volonta dell'imprenditore, suscettibili di tradursi in un contegno concludente, quale l'affidamento di mansioni che corrispondono alla qualifica attribuita e che presuppongono nel lavoratore una conseguita maturita professionalè cio vale non solo nei casi in cui non e fissata la durata minima dell'apprendistato, ma anche quando un termine minimo di tirocinio sia previsto dalla disciplina collettiva, trattandosi in ogni caso di termini derogabili, per cui il contratto di apprendistato ben puo cessare in qualsiasi momento per concorde Determinazione delle parti.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2134 del 07/07/1971