Sussistenza - onere probatorio a carico del soggetto deducente l'esistenza del tirocinio.
La prova della sussistenza del tirocinio, al quale e pienamente assimilabile il praticantato, grava su colui che invoca tale speciale rapporto e deve essere idonea a dimostrare la ricorrenza dei requisiti essenziali di tale rapporto al fine di distinguere il praticante o l'apprendista dall'ordinario prestatore di lavoro subordinato. A tal fine occorre dimostrare non soltanto l'insegnamento professionale svolto nell'interesse dell'apprendista, ma anche il diritto di quest'ultimo a riceverlo, correlativamente all'Obbligo del datore di lavoro di impartirlo o di farlo impartire.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 4946 del 28/10/1978