Lavoro - lavoro subordinato - costituzione del rapporto - assunzione - tirocinio (apprendistato) - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 13013 del 05/09/2003
Sussistenza dei requisiti fattuali del rapporto di tirocinio - Verifica dei requisiti di forma o validità prescritti dalla legge - Necessità - Mancata contestazione delle parti - Rilevanza - Esclusione.
Ai fini della esatta qualificazione di un rapporto di lavoro subordinato come contratto di tirocinio, per superare eventuali incertezze inerenti alla sussistenza dei requisiti fattuali caratterizzanti il rapporto (come pure di altri rapporti di lavoro, speciali rispetto al rapporto di lavoro subordinato ordinario), il giudice di merito non può omettere di verificare la sussistenza di requisiti di forma eco validità' prescritti dalla disciplina legale speciale; tale verifica - che il giudice del lavoro può effettuare d'ufficio ex arte. 421 cod. proc. civ. - prescinde dall'avvenuta contestazione di una delle parti nel giudizio sulla sussistenza del medesimo requisito, trattandosi di requisito legale, rilevabile come tale d'ufficio.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 13013 del 05/09/2003