Lavoro - lavoro subordinato - lavoro dei minori di età - tutela ex art. 37 cost. – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 6180 del 20/06/1990
Riferimento ai minori degli anni ventuno - discriminazioni salariali in danno degli infraventunenni - nullità - limiti.
Pur dopo l'abbassamento della soglia della maggiore età al diciottesimo anno, la tutela costituzionale apprestata dall'art. 37, comma terzo, della Costituzione deve intendersi riferita ai lavoratori minori degli anni ventuno, con la conseguenza che sono nulle - con riferimento a tale norma costituzionale ed al solo periodo successivo alla data di entrata in vigore della stessa - le clausole dei contratti collettivi (nella specie, per gli addetti alle imprese commerciali del 1976 e del 1979) che prevedono discriminazioni salariali per i lavoratori maggiori degli anni ventuno e lavoratori di età inferiore - anche se compresa fra il diciottesimo ed il ventunesimo anno - e che negano a questi ultimi il diritto allo scatto di anzianità, qualora tale differenziazione non sia ricollegabile ad obiettive e dimostrate incidenze della età sulla qualità e quantità dell'apporto di collaborazione all'attività dell'impresa e venga perciò a violare lo stesso principio di proporzionalità della retribuzione a tali parametri, sancito dall'art. 36 cost.. ( Conf 929/83, mass n 425690).*
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 6180 del 20/06/1990