Lavoro - lavoro subordinato - donne - in genere - orario di lavoro – Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 36 del 14/01/1982
Lavoro notturno - lavoro di notte per le donne di qualunque età nelle aziende industriali e nelle loro dipendenze - disciplina ex artt. 12 e 13 della legge n. 653 del 1934 e 3 della convenzione dell'o.i.l. n. 89 del 1948
Questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3, 4 e 37 cost. - non manifesta infondatezza.*
103371 417885*
Non è manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 4, primo comma, 37, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale (sollevata nella specie, d'ufficio) dell'art. 12, primo comma, della legge 26 aprile 1934 n. 653, nella parte in cui vieta il lavoro di notte per le Donne di qualunque età nelle aziende industriali e nelle loro dipendenze, nonché del correlato art. 13 della stessa legge - che, nel testo modificato dall'art. 2 della convenzione dell'organizzazione internazionale del lavoro n. 89 del 9 luglio 1948, precisa il significato del termine "notte" - e dell'art. 3 della stessa convenzione (recante, sul punto, una disposizione analoga al primo comma dell'art. 12 citato), resa esecutiva in Italia con legge 2 agosto 1952 n. 1305; in quanto la disciplina stabilita da tali norme - la quale è applicabile (come nella specie) a situazioni anteriori all'entrata in vigore della legge 9 dicembre 1977 n. 903 (art. 5) sulla parità fra uomini e Donne nei rapporti di lavoro - è intesa a tutelare la donna in quanto considerata ontologicamente dotata di minore capacità di resistenza dell'uomo ed investita del compito precipuo di attendere all'incremento demografico nazionale, in contrasto con i principi dettati dalle norme costituzionali suddette, cui si è invece ispirata, successivamente, la citata legge n. 903 del 1977.*
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 36 del 14/01/1982