Lavoro - lavoro subordinato - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - in genere – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 9202 del 09/06/2003
Decadenza convenzionale - Requisito del non eccessivo aggravamento dell'esercizio del diritto - Valutazione - Giudizio di fatto - Criteri - Misura del termine e situazione del soggetto onerato - Considerazione - Necessità - Rapporto di lavoro - Diritti del lavoratore - Termine contrattuale di decadenza per il loro esercizio - Parametro di congruità - Disciplina ex art. 2113 cod. civ. in tema di rinunce e transazione - Rilevanza - Fattispecie relative al termine di sei mesi previsto dal contratto collettivo per l'industria edile.
La valutazione, a norma dell'art. 2965 cod. civ., circa la congruità del termine di decadenza previsto contrattualmente, di competenza del giudice di merito, deve avere riguardo alla brevità dello specifico termine e alla particolare situazione del soggetto obbligato a svolgere l'attività prevista per evitare la decadenza; previsti dai contratti collettivi per l'esercizio dei diritti dei lavoratori, assume particolare rilievo, ai fini di tale valutazione di congruità, il raffronto con la disciplina dell'art. 2113 cod. civ. sulle rinunce e le transazioni - che possono essere impugnate entro sei mesi dalla loro data e comunque entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro -, potendosi assimilare l'inerzia del lavoratore ad una implicita rinuncia. (Nella specie la S.C. ha ritenuto non censurabile la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto valido il termine di decadenza di sei mesi dalla cessazione del rapporto previsto dall'art. 38 del C.C.N.L. degli edili).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 9202 del 09/06/2003