Lavoro - lavoro subordinato - contratto collettivo - interpretazione – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12309 del 21/08/2003
Attività riservata al giudice del merito - Sindacabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie in tema di clausola di decadenza stabilita dal CCNL per gli autotrsportatori.
L'interpretazione dei contratti collettivi è riservata al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e per vizio di motivazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, con riferimento ad un contratto di trasporto privo della forma scritta, aveva ritenuto applicabile il termine di decadenza di cui all'art. 18 del CCNL degli autotrasportatori 22 maggio 1995, secondo il quale ogni rivendicazione del vettore deve essere portata a conoscenza del committente entro il termine, di decadenza, di sei mesi decorrente dalla scadenza del contratto stipulato tra le parti, omettendo di considerare che il medesimo accordo aggiunge che i contratti devono aver forma scritta "ad substantiam", e che, in mancanza di contratto scritto, non trova applicazione la citata clausola di decadenza).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12309 del 21/08/2003