interposizione di manodopera – illiceità - omesso ripristino del rapporto da parte del committente – conseguenze.
Qualora sia accertata l’illegittimità dell’interposizione di manodopera e dichiarata l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l’omesso ripristino del rapporto imputabile al committente determina il suo obbligo di corrispondere le retribuzioni, salvo gli effetti dell’art. 3 bis d.lgs. n. 276 del 2003, a decorrere dalla messa in mora.
Corte di Cassazione Sentenza n. 2990 del 07/02/2018
http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/2990_02_2018_no-index.pdf