lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - trasferimento d'azienda - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 1383 del 19/01/2018
Accordi sindacali ex art. 47, comma 5, della l. n. 428 del 1990 - Principi di cui agli artt. 4 e ss. della l. n. 223 del 1991 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
In materia di trasferimento di imprese assoggettate a procedura concorsuale o di rami di esse, l'art. 47, comma 5, della l. n. 428 del 1990, ha previsto ampia facoltà, per l'impresa subentrante, di concordare condizioni contrattuali per l'assunzione "ex novo" dei lavoratori, in deroga a quanto dettato dall'art. 2112 c.c. nonché la possibilità di escludere parte del personale eccedentario dal passaggio, in quanto tale derogabilità, laddove prevista dall'accordo sindacale, anche se peggiorativa del trattamento dei lavoratori, si giustifica con lo scopo di conservare i livelli occupazionali; ne consegue che i principi dettati dagli artt. 4 e ss. della l. n. 223 del 1991, ed, in particolare, quelli relativi alla obbligatoria indicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare e delle modalità di applicazione di tali criteri, non si estendono analogicamente alla fattispecie disciplinata dall’art. 47 cit., stante la diversità di “ratio” dei due istituti e l'assoluta diversità di disciplina.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 1383 del 19/01/2018