lavoro subordinato - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - impugnazione - decadenza
lavoro - Richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione indirizzata all'ufficio provinciale del lavoro - Idoneità a sospendere il decorso del termine di decadenza - Sufficienza. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12890 del 09/06/2014
Alla luce di una lettura costituzionalmente orientata ( n. 276 del 2000 e n. 477 del 2002) delle norme applicabili in materia di decadenza dal potere di impugnare il licenziamento, non è necessario che l'atto di impugnazione del licenziamento giunga a conoscenza del destinatario - ovvero, in particolare, che esso pervenga all'indirizzo del datore di lavoro - nel termine di sessanta giorni previsto dall'art. 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, per evitare la decadenza dalla facoltà di impugnare, in quanto, ai sensi dell'art. 410, secondo comma, cod. proc. civ. (così come modificato dall'art. 36 del d.lgs. del 31 marzo 1998, n. 80 e nella formulazione "ratione temporis" applicabile), il predetto termine (processuale con riflessi di natura sostanziale) si sospende a partire dal deposito dell'istanza di espletamento della procedura obbligatoria di conciliazione, contenente l'impugnativa scritta del licenziamento, presso la commissione di conciliazione, divenendo irrilevante, in quanto estraneo alla sfera di controllo del lavoratore, il momento in cui l'ufficio provinciale del lavoro provveda a comunicare al datore di lavoro la convocazione per il tentativo di conciliazione.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12890 del 09/06/2014
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 1335 com. 2,
Cod. Proc. Civ. art. 410 com. 2