Determinazione - Carenza probatoria sul "quantum" e mancanza di tariffe professionali o di usi - Ricorso all'equità - Necessità - Criteri - Rigetto della domanda - Esclusione.
In tema di compenso per l'attività svolta dal professionista, il giudice, indipendentemente dalla specifica richiesta del medesimo, a fronte di risultanze processuali carenti sul "quantum" ed in difetto di tariffe professionali e di usi, non può rigettare la domanda di pagamento del compenso, assumendo l'omesso assolvimento di un onere probatorio in ordine alla misura del medesimo, bensì deve determinarlo, ai sensi degli artt. 1709 e 2225 cod. civ., con criterio equitativo ispirato alla proporzionalità del corrispettivo con la natura, quantità e qualità delle prestazioni eseguite e con il risultato utile conseguito dal committente.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 7510 del 31/03/2014