Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) – indennità - in genere - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 21519 del 31/08/2018
Emolumenti aggiuntivi corrisposti al dipendente di banca - Incidenza sul t.f.r. - Condizioni - Fattispecie.
Ai fini della determinazione della base di computo del trattamento di fine rapporto, ai sensi dell'art. 2120, comma 2, c.c. e in mancanza di una deroga espressa contenuta nella contrattazione collettiva, la natura di retribuzione di un emolumento aggiuntivo corrisposto al lavoratore per lo svolgimento di lavoro all'estero o in altra sede lavorativa è desumibile da indici sintomatici, inclusi quelli emergenti in sede di conclusione del contratto individuale, che denotino la non occasionalità dell'emolumento, dovendosi invece attribuire natura non retributiva alle voci che abbiano la finalità di tenere indenne il lavoratore da spese che non avrebbe incontrato se non fosse stato trasferito, sostenute nell'interesse dell'imprenditore.
(Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva attribuito natura retributiva all'elargizione per abitazione corrisposta a un funzionario bancario trasferito con familiari conviventi, desumendola dal carattere periodico dell'erogazione, dalla sua corresponsione in misura fissa e senza documentazione giustificativa, al suo essere condizionata al permanere dell'abitazione, all'avvenuto assoggettamento a retribuzione).
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 21519 del 31/08/2018