Contratto di trasporto con tariffe "a forcella" - Sospensione della prescrizione di cui all'art. 2, comma 2, del d.l. n. 82 del 1993, conv. con modif. in l. n. 162 del 1993 - Applicabilità ai soli contratti successivi.
In materia di contratti di autotrasporto di cose per conto terzi, soggetti al sistema tariffario cd. a forcella, la sospensione della prescrizione di cui all'art. 2, comma 2, del d.l. n. 82 del 1993, conv. con modif. in l. n. 162 del 1993, si applica ai soli contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto.
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 20878 del 21/08/2018