Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento collettivo - in genere - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 20772 del 17/08/2018
Cessazione dell'appalto - Applicazione dell'art. 24 della l. n. 223 del 1991 - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
In caso di licenziamento per cessazione dell'appalto, l'esclusione dell'applicazione della procedura di cui all'art. 24 della l. n. 223 del 1991, espressamente prevista dall'art. 7, comma 4 bis, del d.l. n. 348 del 2007, introdotto dalla legge di conversione n. 31 del 2008, presuppone la necessaria riassunzione del lavoratore nell'azienda subentrante, a parità di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, o a seguito di accordi collettivi con le predette organizzazioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto applicabile la disciplina di cui alla l. n. 223 del 1991 in un caso in cui, verificatosi il subentro nell'appalto dei servizi di manutenzione degli immobili della Provincia di Foggia ed il licenziamento dei lavoratori addetti, la società subentrante aveva proposto ai dipendenti la stipulazione di un contratto a tempo parziale e non a tempo pieno come quello precedente).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 20772 del 17/08/2018