Termine di decadenza ex art. 6, comma 2, della l. n. 604 del 1966 - Decorrenza.
Il termine di decadenza di cui all'art. 6, comma 2, della l. n. 604 del 1966, come sostituito dall'art. 32, comma 1, della l. n. 183 del 2010 e modificato dall'art. 1, comma 38, della l. n. 92 del 2012, decorre dalla data di trasmissione dell'atto scritto d'impugnazione del licenziamento, di cui al comma 1 del citato art. 6, e non dal perfezionamento dell'impugnazione stessa per effetto della sua ricezione da parte del datore di lavoro.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 20666 del 08/08/2018