Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento collettivo - riduzione e criteri di scelta del personale - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 204
Art. 5 della l. n. 223 del 1991 - Criteri di scelta - "Carichi di famiglia" - Accertamento - Mancata comunicazione del lavoratore - Irrilevanza - Conoscenza "aliunde" da parte del datore di lavoro - Sufficienza - Fondamento - Fattispecie.
In tema di licenziamenti collettivi, il datore di lavoro deve tenere conto del criterio dei carichi di famiglia cui fa riferimento l'art. 5 della l. n. 223 del 1991 anche quando, in assenza di comunicazioni da parte del lavoratore, sia comunque a conoscenza della sua condizione familiare e della presenza di persone a suo carico sulla base di circostanze ufficiali, atteso che la norma ha lo scopo di individuare i lavoratori da licenziare tra quelli meno deboli socialmente, avuto riguardo alla situazione economica effettiva. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto sussistente l'obbligo datoriale di considerare i carichi di famiglia rispetto ad una lavoratrice che aveva in precedenza usufruito dei periodi di astensione obbligatoria in occasione della nascita dei figli).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 20464 del 02/08/2018