Contratto di solidarietà cd. “difensivo”
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) – costituzione del rapporto - assunzione - contratto individuale di lavoro - in genere - contratto di solidarietà cd. “difensivo” - successivo licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo – ammissibilità - fondamento. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 23022 del 26/09/2018
>>> Nella vigenza del contratto di solidarietà cd. difensivo, previsto dall'art. 1 del d.l. n. 726 del 1984, conv. con modif. in l. n. 863 del 1984, al datore di lavoro è precluso il licenziamento collettivo - che presuppone necessariamente la riduzione stabile dell'attività economica - proprio in ragione delle specifiche finalità cui è preordinata la stipula del contratto di solidarietà, in connessione al sacrificio richiesto ai lavoratori con la riduzione dell'orario lavorativo e quindi della retribuzione, mentre è ammissibile il ricorso al recesso individuale, ancorché plurimo, per giustificato motivo oggettivo, che risponde all'esigenza di adottare misure organizzative che consentono una più intensa e funzionale organizzazione della forza lavoro, con accorpamento di funzioni e soppressione di posti di lavoro.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 23022 del 26/09/2018