Estinzione del rapporto - dirigente d'azienda
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) – estinzione del rapporto - del rapporto a tempo indeterminato - dirigente d'azienda - l. n. 604 del 1966 e st. lav. - applicabilità - esclusione - indennità supplementare – giustificatezza della risoluzione - equiparabilità al giustificato motivo - esclusione - fondamento. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 23894 del 02/10/2018
>>> La disciplina limitativa del potere di licenziamento di cui alle leggi n. 604 del 1966 e st. lav. non è applicabile, ai sensi della prima delle leggi citate, ai dirigenti convenzionali, quelli cioè da ritenere tali alla stregua delle declaratorie del contratto collettivo applicabile, sia che si tratti di dirigenti apicali, che di dirigenti medi o minori, ad eccezione degli pseudo-dirigenti, vale a dire di coloro i cui compiti non sono in alcun modo riconducibili alla declaratoria contrattuale del dirigente. Ne consegue che, ai fini dell'indennità supplementare prevista dalla contrattazione collettiva in caso di licenziamento del dirigente, la "giustificatezza" - la cui nozione contrattuale, al fine della legittimità del licenziamento, si discosta da quella di giustificato motivo di licenziamento contemplata dall'art. 3 della l. n. 604 del 1966 - non deve necessariamente coincidere con l'impossibilità della continuazione del rapporto di lavoro e con una situazione di grave crisi aziendale tale da rendere impossibile o particolarmente onerosa tale prosecuzione.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 23894 del 02/10/2018