Assunzione di lavoratori subordinati senza il tramite dell'ufficio di collocamento
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) – costituzione del rapporto - assunzione - collocamento al lavoro - in genere - assunzione di lavoratori subordinati senza il tramite dell'ufficio di collocamento - sanzione amministrativa – applicabilità a carico dell'amministratore dell'ente datore di lavoro autore dell'illecito - fondamento - litisconsorzio necessario nella causa di opposizione - esclusione - legittimazione all'impugnazione - qualità di parte nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata - necessità - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 23663 del 28/09/2018
>>> La sanzione pecuniaria prevista per la inosservanza del divieto di assunzione di lavoratori subordinati senza il tramite dell'ufficio di collocamento va posta a carico dell'amministratore dell'ente che con la sua condotta ha determinato l'illecito, in quanto tale condotta, esigendo per sua natura il dolo o la colpa, è addebitabile solo a una persona fisica, salva la responsabilità'solidale meramente patrimoniale dell'ente rappresentato, solidarietà che, non dipendendo da un'obbligazione unitaria, non determina il litisconsorzio necessario fra il legale rappresentante e l'ente. Ne consegue che ove l'opposizione sia stata proposta dalla persona fisica nella qualità di rappresentante "pro tempore" dell'ente, quest'ultimo non ha legittimazione a impugnare la sentenza neanche qualora sia una nuova persona fisica a rappresentarlo, giacché il precedente rappresentante conserva la propria legittimazione, che spetta esclusivamente a chi abbia assunto qualità di parte nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata.
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 23663 del 28/09/2018